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Circ. 10 - Divieto di fumo utenza interna ed esterna in tutti gli spazi interni e esterni della scuola

 

Carta Intestata 2018

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
“E. FERMI” CASTROVILLARI (CS)

N° Prot.: 4530/I.1

del 12/09/2019         Uscita

 

Anno scolastico 2019/20
Circolare n. 10

 

Ai docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Alle studentesse e Agli Studenti
Alle Famiglie
A tutta l’utenza esterna

 

Istituto Tecnico Industriale Statale
“E. FERMI”
Loro Sedi

 

All’Albo e al Sito della scuola




Oggetto: DIVIETO DI FUMO UTENZA INTERNA ED ESTERNA IN TUTTI GLI SPAZI INTERNI E ESTERNI DELLA SCUOLA

 

Si comunica che oltre al divieto di fumo che interessa le aule scolastiche e tutti gli altri locali della scuola "aperti al pubblico" (cioè androni, atrii, corridoi, bagni, stanze ad uso ufficio, presidenza, segreteria, sala collegio, biblioteche, ecc.) l’articolo 4 (Tutela della salute nelle Scuole) del Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104 (Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca) prevede, a integrazione dell’articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, l’estensione del divieto di fumo all’interno delle scuole anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche (giardini, cortili, parcheggi…). Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per gli ALUNNI sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l’infrazione della norma. Gli studenti, inoltre, saranno puniti anche con una sanzione disciplinare.

I dipendenti della scuola (personale docente e non docente) che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, potranno essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli obblighi connessi al divieto di legge impongono, da parte dei dipendenti incaricati (Responsabili del fumo) di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, alla loro verbalizzazione con conseguente multa e trasmissione al Dirigente Scolastico.

Si vuole insistere, tuttavia, sulla responsabilità di vigilanza (a che tale divieto sia rispettato) cui ciascun operatore della Scuola è chiamato.

Pertanto chiunque tra gli operatori della Scuola colga lo studente/la studentessa a fumare dovrà annotare nominativo e classe e comunicarlo al Responsabile del fumo, prof. Tarsitano Giovannino, che provvederà ad inviare comunicazione alla famiglia dell’alunno/a colto/a in flagrante.

Lo stesso Responsabile del fumo provvederà a comunicare al Docente Coordinatore della classe interessata l’accaduto affinché quest’ultimo possa provvedere alla nota disciplinare sul registro di classe elettronico.

Il divieto in questione, nell’ambito delle istituzioni scolastiche, acquista ulteriore significato e valenza in quanto intimamente connesso con temi di grande importanza ed attualità quali la tutela della salute individuale e collettiva, l’educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile, il rispetto della propria e dell'altrui persona, le corrette relazioni umane e sociali.

Coerentemente con la funzione della scuola di promozione della crescita umana, civile e culturale delle giovani generazioni, tali divieti devono tradursi in vere e proprie regole morali e costituire oggetto di comportamenti consapevoli e condivisi.

Si confida nella matura e fattiva collaborazione di tutti e di ciascuno.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof.ssa Rossana Perri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93